COSA NON SI FA PER L'ARIA PULITA
FIORANO - La Regione Emilia-Romagna ha approvato il PAIR 2020 (Piano Aria Integrato Regionale), il cui obiettivo è quello di tutelare l’ambiente e la salute dei cittadini e di garantire il rispetto dei valori limite di qualità dell’aria fissati dall’Unione Europea entro il 2020 attraverso limitazioni alla circolazione e specifiche azioni su tutti i settori emissivi. Tale Piano stabilisce, per il periodo 2015-2020, le misure necessarie al raggiungimento dei valori limite di qualità dell’aria nel territorio regionale, fra le quali la limitazione della circolazione dei veicoli privati nei centri abitati dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e nei Comuni ricadenti nell’agglomerato di Bologna. Inoltre, il sistema di valutazione della qualità dell’aria ambiente, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da Arape, evidenzia il superamento dei valori limite e dei valori obiettivo su diverse aree del territorio regionale. Il D.Lgs. n.155/2010 prevede un valore limite giornaliero per le PM10 pari a 50mµ/m3, nonché un numero massimo annuale di superamenti pari a 35; nel corso del 2018, come si evince dai dati registrati da ARPAE, il valore limite giornaliero relativamente al parametro PM10, registrato dalla centralina da traffico posizionata a Fiorano in via Circonvallazione S Francesco, è stato superato per 39 giornate, attestando una concentrazione media annuale pari a 31 mµ/m3 e pertanto entro il valore limite dei 40 mµ/m3; la suddetta centralina di monitoraggio della qualità dell’aria ha registrato al 24 settembre 2019, 26 sforamenti del limite giornaliero, non superando pertanto il numero massimo di deroghe anzidetto.
Ciò nonostante l’analisi dei dati evidenzia la necessità di adottare un complesso di misure volte a tutelare la qualità dell’aria e la salute pubblica e, per questo, il Comune di Fiorano Modenese, aderisce a ‘Liberiamo l’aria’ emettendo un’ordinanza in vigore dal primo ottobre al 31 marzo, dalle 8.30 alle 18.30, per cui è vietato la circolazione nelle aree urbane, ai veicoli a benzina pre-euro ed euro 1, ai veicoli a gasolio pre-euro, euro 1, euro 2 ed euro 3, ai ciclomotori e motocicli pre-euro. Inoltre da 15 ottobre al 31 marzo, in tutte le unità immobiliari dotare di riscaldamento multicombustibile è vietato utilizzare biomasse combustibili solide (legna, pellet, cippato, altro).
Per quanto riguarda la circolazione stradale il presente provvedimento non si attua nelle giornate festive di tutti i Santi, di Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania.
Sono esclusi dalle limitazioni alla circolazione: autoveicoli con almeno 3 persone a bordo (car pooling) se omologati a 4 o più posti a sedere e con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 posti a sedere (inclusi ciclomotori e motoveicoli); autoveicoli elettrici e ibridi; ciclomotori e motocicli elettrici; autoveicoli a GPL e a metano; autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale così come definiti dall’art. 54 del Codice della Strada, altri veicoli ad uso speciale così come individuati nell’Allegato 4 alla Relazione generale del PAIR 2020 approvato.

Per quanto riguarda il risaldamento è vietato utilizzare biomasse combustibili nei focolari aperti o che possono funzionare aperti; nei generatori di calore con classe di prestazione emissiva inferiore a 2 stelle. Il presente divieto si applica esclusivamente ai generatori di calore a biomassa utilizzati per il riscaldamento ad uso civile. Nei generatori di calore funzionanti a pellet per i quali non vige il divieto di cui sopra (quindi certificati almeno 2 stelle) è fatto comunque obbligo di utilizzare pellet certificato conforme alla Classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2:2014.

L’ordinanza impone inoltre di ridurre di due ore la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, che, pertanto, non potrà superare le 12 (dodici) ore giornaliere; di ridurre le temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19°C + 2°C di tolleranza nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C + 2°C di tolleranza nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali).
Impone anche il divieto, a partire dal 30 ottobre al 28 febbraio, di bruciare all’aperto biomasse (sterpaglie, potature, scarti vegetali…) derivanti da attività agricole e forestali, da pulizia di parchi, giardini ed aree agricole, boscate e verdi, da attività di cantiere, artigianali, commerciali, di servizi e produttive in genere.

Per chi non rispetta le norme dell’ordinanza sono previste sanzioni pecuniarie, secondo i casi, fino a 679 euro; in caso di reiterazione per i divieti di circolazione con la sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni.


01/10/2019

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Paolo Ruini
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